Incentivi al personale per riscossione IMU e TARI, sono due i momenti rilevanti: individuazione e destinazione risorse
La Corte dei Conti Friuli, con delibera n. 69/2025, ha tracciato alcuni significativi passaggi relativi all’applicazione dell’art. 1 comma 1091 Legge 145/2018 in merito agli inventivi IMU e TARI.
La Sezione rileva che dall’analisi dell’art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018 si evince che al fine di assicurare risorse specifiche per potenziare l’attività di gestione e acquisizione delle entrate comunali LA NORMA DISTINGUE DUE MOMENTI, quello della individuazione delle risorse che alimentano il fondo incentivante e quello della destinazione delle medesime e, quindi, della modalità di utilizzo delle risorse confluite nel fondo.
La norma tiene i due profili distinti prevedendo una differente disciplina.
Per quanto riguarda l’alimentazione del fondo la norma fa espresso riferimento al “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…)”. Il richiamo espresso riguarda, quindi, le maggiori entrate derivanti dai soli due tributi indicati, l’IMU e la TARI, che verosimilmente rappresentano le due poste quantitativamente più rilevanti per i comuni anche se gli stessi possono aver recuperato somme riferite ad altre entrate patrimoniali anche tributarie.
Questo trova conferma nella disposizione dell’art. 1, c. 779, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha aggiunto il comma 1091-bis all'articolo 1, c. 1091, della l. n. 145/2018.
Detto comma, che ha valore di interpretazione autentica, dispone quanto segue: “Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato”.
Secondo la lettura della norma in esame, quindi, la fase di implementazione e di allocazione del fondo non sono direttamente correlate, la prima riguardante l’IMU e TARI complessivamente riscossi, la seconda concerne anche attività non collegate ai menzionati tributi.
Con riferimento al riparto delle risorse incentivanti la norma, infatti, lascia la FACOLTÀ AI COMUNI DI SCEGLIERE L’UTILIZZO TRA IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE con la precisazione che “La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (…)”.
Dalla previsione sopra richiamata emerge che per espressa volontà del legislatore il personale interessato dal beneficio incentivante è quello impiegato nel conseguimento di obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.
La su richiamata disposizione normativa lascia, quindi, ragionevolmente intendere che POSSONO ESSERE INCENTIVATI TUTTI GLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE ENTRATE, ANCHE SE AFFERENTI A POSTE NON NECESSARIAMENTE COLLEGATE ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DI IMU E TARI E CHE PUÒ ESSERE INCLUSO NEL BENEFICIO TUTTO IL PERSONALE FORMALMENTE COINVOLTO, ANCHE SE NON ASSEGNATO AGLI UFFICI DELLE ENTRATE E NON DEDICATO ESCLUSIVAMENTE ALL’IMU E ALLA TARI.
Con riferimento a similare quesito la magistratura contabile si è recentemente espressa precisando che “gli incentivi di cui trattasi potranno essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, PREVIA ADOZIONE DELL’APPOSITO REGOLAMENTO previsto dall’art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 e non al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in esame.” (Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna del. n. 137/2024/PAR cit. e del. n. 1/2023/PAR).
Inoltre, “ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di performance organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario” (delib. n. 19/SEZAUT/2021/QMIG cit.).