Incentivi al trattenimento in servizio: esentasse dal 2025
Con la Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 /2022 e modificato dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 161, legge n. 207/2024).
L'incentivo consente ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato di rinunciare all'accredito contributivo della quota a proprio carico. In cambio, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore l'importo equivalente alla quota contributiva, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR.
L'articolo 1, comma 161, legge n. 207 /2024 ha infatti esteso l'incentivo al trattenimento in servizio, che consente la rinuncia all'accredito contributivo, anche ai lavoratori iscritti a forme "esclusive" dell'assicurazione generale obbligatoria ("AGO"), come i dipendenti della Gestione pubblica. In precedenza, il beneficio fiscale era limitato ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatorie alle sue forme sostitutive. Inoltre, anche per il lavoratori iscritti a forme "esclusive", le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Pertanto, a partire da quelle percepite dal 2025, le somme erogate per la rinuncia all'accredito contributivo non saranno soggette a tassazione.
L'Agenzia sottolinea che questa interpretazione mira a garantire l'efficacia dell'incentivo, ampliando la platea dei beneficiari e favorendo il posticipo del pensionamento.