Incentivi funzioni tecniche, quando pagarli
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 120/2025, ha analizzato la domanda di ente locale in merito alla liquidazione di incentivi per funzioni tecniche.
In particolare l’ente istante ha comunicato di aver approvato un regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 in conformità alle indicazioni ricavabili da taluni pareri del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e dalla deliberazione n. 53 del 12.1.2023 della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti. Il regolamento in questione prevede che “il pagamento dell’incentivo avviene: a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le seguenti attività/ruoli: - predisposizione dei documenti di gara; b) all’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, (…), nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente” per una serie, puntualmente dettagliata nel quesito, di attività e ruoli per lo più corrispondenti a quelle elencate nell'allegato I.10 del d.lgs. n. 36 del 2023. Tanto premesso, l’Ente chiede se la formulazione del regolamento provinciale possa ritenersi coerente con le disposizioni di legge che disciplinano la materia, “ovvero sia possibile prevedere una diversa tempistica per la corresponsione dell’incentivo, anche anticipata, in particolare per i ruoli che esauriscono la loro attività prima della conclusione dell’opera o lavoro, servizio, fornitura”, quali quelle di programmazione della spesa per investimenti, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione.
La Sezione ha evidenziato che la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge.