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Incentivi recupero evasione IMU e TARI, proposte di emendamento

In uno degli emendamenti presentati nell’ambito dello schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 14 Legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale, ANCI propone di intervenire sulla revisione del comma 1091 e 1091 bis Legge 145/2018 in tema di incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI, peraltro oggetto di una significativa modifica apportata dalla legge 207/2024, legge di bilancio 2025, che ha appunto introdotto il comma 1091 bis.

In sintesi si chiede di:

- Superare il vincolo del rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio (già resi più elastici da interpretazione Corte Conti Autonomie con delibera n. 78/2021 che ha considerato valido il termine ultimo di approvazione del bilancio, pur se prorogato) e del rendiconto (è questo il vero problema, visto che un banale rinvio dell’approvazione del rendiconto dal 30 aprile al 2 maggio (ad esempio) comporta l’inapplicabilità dell’incentivo);

- Superare il limite del 15% dello stipendio tabellare

- Considerare una quota di incentivo anche in caso di affidamento all’esterno del servizio di accertamento (motivato dai controlli svolti dagli uffici comunali)

- Consentire la partecipazione all’incentivo anche agli uffici entrate patrimoniali (che già oggi possono essere ricompresi) e prevedere l’incentivo anche per il recupero entrate comunali (questa richiesta non appare distintamente specificata nella proposta di emendamento).

- Prevedere che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all’attività di difesa dell’ente.


In particolare, ANCI propone il seguente intervento normativo:

  1. Il comma 1091 dell’articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell’esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull’operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall’affidamento del servizio.».

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all’anno 2023.

3.I compensi connessi agli effetti dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Le motivazioni evidenziate da ANCI sono le seguenti

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (rispetto alla messa a punto operato con l’inserimento del comma 1091-bis e relativa alla nozione di “maggiori entrate”), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell’evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall’approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l’avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell’attività di recupero dell’evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L’ammontare dell’incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l’altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.

Viene inoltre consentita un’incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell’importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall’approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all’attività di difesa dell’ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.