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Incentivo per elevate qualifiche utilizzate presso altro ente

ARAN ha risposto (n. 35351/20259 al seguente quesito in tema di elevate qualifiche.

DOMANDA:

Nei casi di utilizzo temporaneo e a tempo parziale di un dipendete incaricato di EQ presso un altro ente, quale tipo di incentivo può essere riconosciuto al dipendente interessato?

RISPOSTA:

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, di cui all’art. 16 del CCNL, a personale titolare di EQ utilizzato a tempo parziale presso altro ente, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

-l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa. Una delle novità di questa riscrittura sta proprio in quest’ultimo capoverso, ove si è attenuato il principio di stretta proporzionalità della retribuzione di posizione rispetto all’intervenuta riduzione oraria della prestazione. Nell’applicazione di tale clausola, tenendo conto delle responsabilità assegnate, si potrà pertanto – con ragionevolezza e ben motivando, tenendo conto delle responsabilità che, comunque, restano in capo al dipendente - ridurre la retribuzione di posizione in maniera non strettamente proporzionale all’intervenuta riduzione oraria della prestazione;

-l’ente utilizzatore, corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dallo stesso stabilito, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa, con le stesse considerazioni di cui sopra; lo stesso ente, fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2, ossia oltre i 18 mila euro annui.

Esempio:

ENTE A (di appartenenza): incarico di EQ pesato originariamente a 18 mila euro. A seguito del convenzionamento per 18 ore settimanale presso l’ente B, l’Ente anziché ridurgli la posizione di un 50%, motivando gliela riduce di soli 8 mila euro (anziché di 9), in modo quindi non strettamente proporzionale, continuando a corrispondergli 10 mila euro di posizione annua.

ENTE B (utilizzatore): incarico di EQ su una posizione pesata 16 mila euro. In relazione alle responsabilità assegnate, anziché ridurre la posizione del 50%, gliela riduce di 7 mila euro. Con la possibilità di riconoscergli anche una maggiorazione fino al 30% (opzionale) dell’importo di posizione riconosciuto, anche in eccedenza al limite contrattuale dei 18 mila euro.

Pertanto, nel caso di specie l’incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale per il 50% anche da altro ente potrà percepire, a titolo di retribuzione di posizione:

dall’Ente A = 10.000 €

dall’Ente B = 9.000 + 2.700 (30 %) = 11.700€

tot. 21.700 > 18.000 €

In aggiunta, potrà percepire la retribuzione di risultato in entrambi gli enti, in funzione dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa (che potranno anche prevedere modalità di riduzione non strettamente proporzionali alla riduzione oraria) e degli esiti della valutazione.