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Indebita attribuzione di straordinario per le posizioni organizzative

La Corte Conti Umbria sez. giurisdizionale con sentenza n. 50/2025 ha condannato un dipendente pubblico, titolare di Posizione Organizzativa (ora Elevata Qualificazione), per la liquidazione indebita dello straordinario in assenza del requisito previsto dalle norme contrattuali.

Il CCNL 2016 – 2018 del Comparto funzioni locali, all’articolo 15, recante la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, dispone che il trattamento economico accessorio «è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato», assorbendo tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Il successivo art. 18, “Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa”, contiene un’elencazione di ulteriori compensi che possono essere riconosciuti al personale in discorso (es. compensi per lo straordinario elettorale), con possibilità di riconoscere «compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali». Al di fuori di tale possibilità non è possibile ammettere la retribuzione del lavoro straordinario effettuato dai titolari di posizioni organizzative.