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Indennità funzione e fondo minori in Conferenza Stato Città

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è convocata per martedì 24 marzo 2026 alle ore 16:00 per l'esame del seguente ordine del giorno:


Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2026, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La norma in esame dispone in materia di Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia

1.Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

2.A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3.Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4.All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco";

b) al comma 84, le parole: "di presidente della provincia," sono soppresse.


Schema di decreto del Ministro dell’interno recante modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all’articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo previsto dall’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’anno 2026. Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La norma di riferimento dispone:

759. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. (24)

760. Le risorse del fondo di cui al comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.

761. I fabbisogni standard monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante «Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023.

762. Il fondo di cui al comma 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

763. Ai fini del riparto di cui al comma 762, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di cui al comma 761.

764. La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale.

765. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma 760.

766. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-bis delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa.

767. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 766 anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 766.


Schema di decreto del Ministro dell’interno recante l’approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l’anno 2023, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.