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Indicatori sui pagamenti calcolati con le registrazioni contabili dell’ente

Gli enti locali possano procedere, nel corso del 2020, a elaborare gli indicatori di riduzione del debito e quello di ritardo dei pagamenti, riferiti all’esercizio 2019, sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente.

Lo ha chiarito il MEF – Arconet nella Faq n. 38 di seguito riportata.

Domanda:

L’articolo 1, comma 79, della legge n. 160/2019 consente agli enti locali che nell’esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l’indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti. D’altra parte, la stessa legge di bilancio per il 2020, con il comma 854, stabilisce la proroga al 2021 dell’intera disciplina del fondo garanzia dei debiti commerciali (FGDC). Quest’ultima fa riferimento agli stessi indicatori per la determinazione della sussistenza dell’obbligo di accantonamento. Tale proroga consentirà di completare le attività di allineamento delle informazioni registrate nella PCC in modo tale che, a decorrere dal 2021, gli indicatori riferiti all’esercizio precedente saranno elaborati a partire dai dati della PCC.

Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche normative e dell’incompleto allineamento delle informazioni della piattaforma PCC rispetto alle registrazioni locali, gli enti locali possano procedere, nel corso del 2020, a elaborare gli indicatori riferiti all’esercizio 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si richiama brevemente la normativa di riferimento:

In particolare, l'art. 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019, consente di stanziare nel 2020 e nel 2021, un FCDE ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

La normativa di riferimento dei citati indicatori è contenuta nell’art. 1 commi 859 e seguenti della   legge n. 145 del 2018 che ha istituito le misure di garanzia dei debiti commerciali a partire dal 2020, da applicare se non sono rispettati gli indicatori di cui lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018. Il successivo comma 861 prevede inoltre che gli indicatori di cui al comma 859 sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali;

Tale normativa era stata inizialmente modificata dall'art. 50 del DL 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva previsto per il solo 2020, limitatamente all'esercizio 2019, che gli indicatori di cui al comma 859 potessero essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente;

Successivamente l'art. 1, comma 854, della legge n. 160 del 2019 ha rinviato al 2021 l'applicazione delle misure di garanzia prevedendo una modifica del citato comma 859 (" a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato…") e, per tale motivazione ha abrogato la possibilità, prevista dal DL 124 del 2019, di calcolare tali indicatori nel 2020 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili del 2019

Al riguardo, poiché il comma 861 del richiamato art. 1 della  legge n. 145 del 2018, contiene un esplicito riferimento, per quanto concerne gli indicatori, al comma 859  che decorre  solo dall’anno 2021 ( " gli indicatori di cui ai commi 859…") , si ritiene che,  nelle more dell'applicazione della disciplina riguardante l'applicazione delle misure di garanzia  a decorrere dal 2021, limitatamente all'esercizio 2019  l'elaborazione degli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018 possa essere effettuata sulla base delle registrazioni contabili dell’ente.   Una differente interpretazione della predetta normativa limiterebbe significativamente, di fatto, l’articolo 1, comma 79, della legge n. 160/2019