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Inidoneità alle mansioni e modifica del profilo

ARAN ha risposto alla seguente domanda (N. 35064/2025)

DOMANDA

Nel caso in cui, a seguito di certificazione di inidoneità alle mansioni, venga modificato il profilo professionale ad una unità di personale appartenente ai profili educativo-scolastici, le indennità professionali, di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), CCNL Regioni e Autonomie Locali 06.07.1995, vanno mantenute?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito relativo alla corresponsione delle indennità spettanti al personale educativo e scolastico a seguito di un giudizio di inidoneità alle mansioni del profilo di appartenenza, in aderenza ai contenuti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 27598/24, si ritiene che, nei casi di specie, operi il DPR n. 171/2011, come si evince dal combinato disposto dei commi 5 e 8, dell’art. 48 rubricato “Malattia”, del CCNL 16.11.2022.

La disposizione del citato DPR cui riferirsi è l’art. 7, comma 4, in cui è precisato che: “Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico”.