Aggiornato il piano dei conti, ma non ai fini della riclassificazione progetto pilota Accrual
La Commissione Arconet, nel corso dell'ultima seduta ha integrato il piano dei conti patrimoniali relativamente ai beni demaniali, a valere dall'esercizio 2026. Tale modifica quindi non potrà essere considerata nella riclessificazione del piano dei conti Dlgs 118/2011 Vs piano dei conti unico multidimensionale Accrual, da effettuarsi nel 2025 ai fini della predisposizione del rendiconto pilota Accrual 2025.
Ricordiamo che i conti patrimoniali - e relativi saldi - al 31.12.2024 approvati in consiglio comunale entro aprile 2025 sono riaperti al 01.01.2025 con il doppio binario Dlgs 118/2011 (avente valore di legge) - Accrual e sono gestiti sul doppio binario nell'anno 2025 (per approfondimenti: info@gruppodelfino.it).
La Commissione Arconet ha esaminato la proposta di aggiornamento dell’allegato n. 6 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente il piano dei conti integrato, predisposta al fine di migliorare il monitoraggio dei conti pubblici con riferimento ai beni demaniali, tenendo anche conto dell’articolazione prevista per tali beni nel piano dei conti della riforma accrual.
Gli aggiornamemto andranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e, di conseguenza, non potranno essere utilizzati ai fini del progetto pilota di cui all’articolo 10, comma 9 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, che prevede la riclassificazione delle voci dei piani dei conti delle pubbliche amministrazioni vigenti nel corso del 2025 secondo le voci del piano dei conti unico della riforma 1.15 del PNRR (Riforma accrual) ai fini della produzione, per finalità di sperimentazione, di schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025 in osservanza dei principi e delle regole della riforma accrual. Pertanto, la determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2024, definirà i modelli del raccordo con il piano dei conti unico facendo riferimento al piano dei conti degli enti territoriali vigente nel 2025 e non a quello oggetto della presente riunione.
L'aggiornamento del piano dei conti integrato è finalizzato a migliorare la rilevazione dei beni demaniali e dei beni in leasing, tenendo conto di quanto previsto per tali beni nel piano dei conti della riforma accrual. L’aggiornamento in esame del piano dei conti non determina in alcun modo l’anticipata applicazione degli ITAS riguardanti le immobilizzazioni.
Attualmente nel piano dei conti vigente, in stato patrimoniale i beni demaniali sono articolati solo nelle quattro voci riguardanti le infrastrutture demaniali, beni immobili demaniali, terreni demaniali e altri beni demaniali e nelle due voci del demanio idrico e marittimo.
La nuova classificazione che si propone conserva le voci relative al demanio idrico e marittimo e previa eliminazione delle corrispondenti voci generiche, propone l’inserimento delle voci dei beni del demanio culturale corrispondenti a quelle esistenti dei beni culturali indisponibili e delle seguenti voci:
Strade e autostrade (demanio stradale)
Strade ferrate non militari (demanio ferroviario)
Aerodromi (demanio aeronautico)
Porti (parte del demanio marittimo)
Acquedotti pubblici e infrastrutture idrauliche (demaniali)
Mercati comunali
Altre infrastrutture demaniali
Fabbricati demaniali Cimiteri.
Si propone inoltre l’inserimento nello stato patrimoniale anche delle correlate voci riguardanti i beni in leasing, i crediti derivanti dall’alienazione, e, con l’esclusione dei beni culturali e dei terreni, i fondi ammortamenti.
Nel conto economico si propone l’inserimento delle correlate voci riguardanti le minusvalenze e le plusvalenze e, con l’esclusione dei beni culturali e dei terreni, degli ammortamenti.
La Commisisone si è chiesta anche come si intenda procedere con riferimento alla prevista distinzione, nella nuova ACCRUAL, tra i beni disponibili e i beni indisponibili, non presente nel piano dei conti vigente. E' stato osservato che nel piano dei conti vigente, pur in assenza di una classificazione che distingua, i beni disponibili e indisponibili sono individuati puntualmente e, in occasione dell’adozione del nuovo piano dei conti, sarà possibile riclassificare la gran parte dei singoli conti nella nuova classificazione. Tuttavia, l’inserimento della distinzione tra beni disponibili e indisponibili nell’attuale piano dei conti, richiederebbe un intervento eccessivamente radicale. Di conseguenza, si concorda di non modificare l’attuale struttura del piano dei conti, lasciando agli enti, così come hanno fatto dall’avvio della contabilità economico patrimoniale prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, la gestione della distinzione tra beni disponibili e indisponibili.
L'attuale piano dei conti presenta diverse note molto importanti, anche se scarsamente utilizzate dagli enti. Tali note, tra l’altro, consentono, ad esempio, la distinzione tra le poste correnti e quelle non correnti.
Con riferimento, inoltre, all’ammortamento dei beni demaniali e indisponibili, si segnala la previsione già in essere, nell’attuale disciplina, sulla conseguente necessità di movimentare le riserve indisponibili.
Sono state approfondite le voci riguardanti le “Opere per la sistemazione del suolo” per valutare l’opportunità di mantenerle o eliminarle, considerato che trattasi di incrementi del valore di beni presenti nello Stato patrimoniale, simili agli interventi di manutenzione straordinaria, diretti a garantire la sicurezza del territorio, a preservare la salute del suolo e a prevenire i rischi di frane e dissesti idrogeologici.
La Commissione Arconet ritiene preferibile che in contabilità economico patrimoniale le opere per la sistemazione del suolo siano contabilizzate con le stesse modalità previste per le manutenzioni straordinarie, incrementando il valore dei beni rispetto ai quali gli interventi sono stati realizzati. Ad esempio, in caso di interventi riguardanti il dissesto idrogeologico di un fiume, nello Stato Patrimoniale si incrementa il valore dei beni del demanio idrico.
Si concorda pertanto di procedere all’eliminazione di tali voci nei moduli economico e patrimoniale del piano dei conti integrato e di conservare la voce nel piano finanziario, al fine di consentire la rilevazione degli interventi riguardanti la sistemazione del suolo.
Sono poi state esaminate le voci riguardanti il leasing, non previsto nel piano dei conti della riforma accrual per i beni demaniali e per i beni indisponibili. In coerenza con l’articolo 196 del d.lgs. n. 36 del 2023 che prevede il leasing per tutte le opere pubbliche, la Commissione Arconet concorda di conservare nel piano dei conti degli enti territoriali le voci riguardanti le immobilizzazioni in leasing dei beni indisponibili, e di inserire le voci dei beni in leasing anche con riferimento alle nuove voci dei beni demaniali.
Inoltre, come previsto nello schema del piano dei conti unico della riforma accrual, la Commissione Arconet decide di inserire le voci riguardanti l’ammortamento e il fondo ammortamento anche per i beni in leasing.
Con riferimento al piano finanziario, la Commissione Arconet concorda:
- di conservare l’attuale impostazione che non prevede la distinzione tra i beni demaniali e non demaniali che, invece, è rilevata in contabilità economico patrimoniale. Pertanto, la registrazione in contabilità finanziaria di operazioni riguardanti le immobilizzazioni, darà luogo a scritture in contabilità economico patrimoniale differenti, in relazione alla natura demaniale o non demaniale dell’immobilizzazione;
- di inserire le voci riguardanti le entrate derivanti dalla cessione di immobilizzazioni per le quali, attualmente, sono presenti solo le spese derivanti dall’acquisizione. Al riguardo, la Commissione condivide la necessità di prevedere le voci di entrata anche se la cessione di tali beni è un evento molto raro.
Ulteriore tema posto all’attenzione è la voce del piano finanziario “Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico” che presenta ancora l’attributo “istituzionale”, eliminato dalle altre corrispondenti voci sia del piano finanziario che economico patrimoniale. La Commissione concorda di eliminare tale attributo, salvo che non risponda ad esigenze di monitoraggio dell’ISTAT.
E' stato infine riscontrato che, nell’ambito delle analisi e degli approfondimenti condotti nell’ambito della produzione delle statistiche di finanza pubblica, emergono importi rilevanti per la voce del PdC PF 3.01.01.01.004 "Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento”. Tale voce, riassuntiva di diverse tipologie di proventi, registra valori elevati e crescenti nella serie, in particolare per i Comuni.
Gli importi andrebbero correlati alla effettiva tipologia di entrata distinguendo quindi tra:
- Proventi da energia
- Proventi da acqua
- Proventi da gas e riscaldamento
L’adozione di codici specifici permetterebbe una corretta allocazione delle risorse al prodotto di riferimento. Inoltre, il dettaglio richiesto consentirebbe una puntuale elaborazione dei conti ambientali data la crescente importanza nell’ambito degli obblighi di rendicontazione ad Eurostat del settore energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Pertanto, le esigenze di monitoraggio della contabilità nazionale e di stima del PIL, e per migliorare l’elaborazione dei conti ambientali, si propone:
a) l’eliminazione della voce E.3.01.01.01.004 "Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento”
b) l’inserimento delle seguenti nuove voci nel modulo finanziario del Piano dei conti, E.3.01.01.01.007 Proventi da energia
E.3.01.01.01.008 Proventi da acqua E.3.01.01.01.009 Proventi da gas e riscaldamento E.2.01.01.01.014 Trasferimenti correnti da GSE
E.4.03.10.01.014 Altri trasferimenti in conto capitale da GSE