Integrazione del fondo con contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali
Con deliberazione n. 322/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha affermato che, essendo la celebrazione di matrimoni in luoghi e in orari non usueti un servizio aggiuntivo rispetto a quelli obbligatoriamente erogati dagli enti, se sussistono i requisiti per l’applicazione dell’art. 43, co. 4, della L. n. 449/1997 e dell’art. 67, co. 3, lett. a), del CCNL "Funzioni Locali" del 21.05.2018 (presenza di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta dell’utente) è consentito procedere all’integrazione del fondo risorse decentrate. In tal caso, per altro, sussistendo le condizioni riassunte dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n. 23/2017/QMIG (copertura totale dell’importo erogato al personale addetto allo stato civile con risorse dei privati, verifica della capienza a preventivo e consuntivo, mantenimento dell’originario vincolo di destinazione), è possibile anche una deroga al tetto di spesa imposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.