Interessi moratori non possono essere riconosciuti come debito fuori bilancio
La Corte Conti Calabria, con delibera n. 76/2024, ha rilevato che gli interessi moratori non possono essere riconosciuti come debito fuori bilancio, in quanto manca la possibilità di dimostrare utilità e arricchimento ai sensi art. 194 comma 1 lett. E) Tuel. Quindi scatta la rivalsa sul soggetto che li ha causati.
La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio, rileva la Sezione, appare in contrasto con la previsione di cui al citato art. 194, comma 1 lett. e TUEL che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che ad ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento.
Non potendosi negare la sussistenza di un interesse sostanziale dell'ente al pagamento degli interessi moratori al fine di evitare contenziosi con probabilità effetti sfavorevoli l'imputazione del pagamento ex art.194 cc, ne deriva che l'ente dovrà valutare l'opportunità di procedere a una transazione, previa verifica della sussistenza delle reciproche concessioni quale potrebbe configurarsi nel caso della disponibilità del creditore a concedere dilazioni/ parziale rinuncia al credito vantato e, quindi, procedere secondo l'ordinaria procedura di spesa (Sez. Puglia n.149/2015).