Interventi di somma urgenza e debiti fuori bilancio, attenzione al regolarizzo
L’art. 191 comma 3 del Tuel consente di effettuare lavori e interventi di somma urgenza con successivo regolarizzo contabile. Più precisamente la norma prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare".
I termini di regolarizzo, esclusivamente tramite riconoscimento del debito fuori bilancio (norma modificata l dall'art. 1, comma 901, Legge n. 145/2018) sono quelli evidenziati dalla norma di cui sopra, a cui si aggiungono i termini in capo al responsabile di procedimento secondo l’art. 163 comma 4 Dlgs 50/2016 e smi, che dispone un intervento in dieci giorni: "Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni".
Qualora non si rispettino i termini di cui sopra, l’ente dovrebbe riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi non più dell’art. 191 comma 3 Tuel, bensì ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) Tuel: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: …..(omissis) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".
Che cosa succede se si riconosce il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 Tuel anziché dell’art. 191 c. 3 Tuel? Nel primo caso il riconoscimento potrà avvenire solo nei termini della dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, che non comprende l’utile di impresa, ma che deve limitarsi a quanto previsto dall’art. 2041 comma 1 codice civile: "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
Non si pensi tuttavia, che l’art. 191 comma 3 Tuel sia una strada preferenziale per avere minori gravami procedurali. Il riconoscimento del debito fuori bilancio per somma urgenza deve avvenire nei limiti della dimostrata necessità di intervento volto a rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità. Qualora l’intervento, invece, ecceda la necessità di evitare tale pregiudizio, la parte eccedente sarà riconoscibile ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) nei limiti della dimostrata utilità e arricchimento.
Non rientrano nei limiti di dimostrata utilità e arricchimento gli interventi e gli acquisti di beni e servizi eccedenti la media utilità e necessità per l’ente e l’utile di impresa, stimato da alcune pronunce Corte dei Conti nel 10% dell’importo della fattura da finanziare mediate riconoscimento di debito fuori bilancio.
Tutti gli importi eccedenti la necessità di evitare pregiudizio alla pubblica incolumità ed eccedenti la dimostra utilità e arricchimento per l’ente sono posti a carico di chi ha effettuato l’ordine di spesa, ai sensi dell’art. 191 comma 4 Tuel: "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".
In altri termini, questo significa che in ogni caso anche nel "normale" riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) che non derivi da procedura di somma urgenza, non è possibile riconoscere l’utile di impresa, che rimane a carico di chi ha effettuato l’ordine. Con l’occasione, ci permettiamo ribadire l’importanza della contabilità ordini, al fine di verificare l’esistenza, tra l’altro, dell’impegno di spesa.
Quanto riportato nella nostra presente news, è stata ribadito recentemente dalla Corte dei Conti Basilicata, con deliberazione n. 5/2020.
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