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Intervento di un Comune per la caserma carabinieri

La Corte dei conti Emilia Romagna, con parere n. 127/2022 ha affrontato un quesito posto da un Comune che ha chiesto se sia possibile, al fine di non privarsi del presidio dell'Arma dei Carabinieri, in ragione della sua fondamentale funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, perseguire una delle seguenti soluzioni:

a) procedere alla realizzazione diretta, su area di proprietà comunale, di un edificio da adibire a Caserma dei Carabinieri utilizzando risorse proprie, eventualmente richiedendo l'accensione di un mutuo, per poi stipulare con il competente Ministero dell'interno, per il tramite della Prefettura UTG di Modena, un contratto di locazione a canone agevolato, coincidente con il canone indicato nel contratto di locazione con i privati, scaduto;

b) ricorrere all'intervento di privati mediante un "project financing", con un bando per la concessione di area edificabile pubblica e costruzione, con obbligo di destinare un immobile a Caserma dei Carabinieri, per il quale il Comune si farebbe carico della quota di canone eccedente quella sostenuta dal Ministero dell'interno con il contratto di locazione con i privati, scaduto.

La richiesta di parere si configura ammissibile esclusivamente entro i limiti relativi dell’interpretazione, in via generale ed astratta, della normativa concernente le possibili modalità di contribuzione degli enti locali alle spese che lo Stato sostiene in materia di sicurezza pubblica, in vista della realizzazione di un interesse pubblico ma non sulle specifiche operazioni di gestione prospettate.

Le norme in materia di sicurezza c.d. “partecipata” (art. 39 della legge n. 3/2003 e art. 1, comma 439, della legge n. 296/2006), prevedono la possibilità di partecipazione alla gestione della pubblica sicurezza da parte delle regioni e degli enti locali in un quadro di riferimento specifico, ovverosia nell’ambito di appositi programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, alla cui realizzazione i soggetti pubblici in questione possono partecipare con una forma di contribuzione, che può essere anche variamente articolata (logistica, finanziaria, strumentale) ma che, in ogni caso, deve essere disciplinata attraverso specifiche convenzioni appositamente stipulate tra gli enti locali interessati ed il Ministro dell’interno (e/o, per sua delega, i Prefetti).

Dalla richiesta di parere non si ricava il contesto di cooperazione interistituzionale all’interno del quale dovrebbero assumersi le deliberazioni degli enti interessati (Stato ed Enti territoriali), incidenti sulle rispettive dotazioni finanziarie o patrimoniali in relazione alle eventuali forme di contribuzione alla spesa necessarie per le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

In conclusione, il Collegio rappresenta che la finalità di rafforzamento della sicurezza pubblica a livello locale può trovare spazio nell’ambito dell’autonomia degli enti, i quali sono chiamati a valutare le necessità della collettività amministrata in termini di priorità e di disponibilità finanziarie e, all’esito di tali valutazioni, ad avviare le concertazioni interistituzionali volte all’adozione di specifiche intese atte a individuare obiettivi e risorse. Sulla scorta di tali coordinate interpretative di carattere generale, l’ente valuterà e individuerà, nell’ambito della discrezionalità e responsabilità che caratterizza l’agire amministrativo, la soluzione più vantaggiosa per la realizzazione dell’interesse pubblico.