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Investimenti iniziali: niente detrazione Iva per attività esenti

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15638 del 12 giugno 2025, ha ribadito il principio fondamentale per cui, in materia di detraibilità dell'IVA, la detrazione è possibile solo se vi è un nesso con una attività imponibile a valle. Questo vale anche per le c.d. spese preparatorie per avviare un'attività per le quali è ammissibile l'esercizio della detrazione, anche se non è ancora iniziata. Tuttavia, perché il diritto sorga, occorre che l'attività sia oggettivamente imponibile IVA. Nel caso di specie, si trattava di attività finanziaria che, per sua natura, avrebbe generato operazioni esenti.

La Corte ha precisato che il regime fiscale è determinato dall'attività alla quale i beni acquistati o i servizi prestati sono destinati. Se tale attività è esente, l'IVA non è detraibile, anche se l'attività non viene mai esercitata. Un'interpretazione diversa distorcerebbe il principio di neutralità, concedendo una detrazione a monte per un'imposta che non sarebbe riscossa a valle. La mera inerenza delle operazioni passive non è sufficiente; è necessario che le operazioni attive a cui si riferiscono gli acquisti siano assoggettabili a imposta.

Viene quindi confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA riguarda solo i beni e servizi utilizzati per operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposta.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IVA, non avendo mai esercitato l'attività. L'eventuale accoglimento di istanze di rimborso in annualità precedenti è stato ritenuto irrilevante, in quanto ogni periodo d'imposta è autonomo.

Il principio va tenuto quindi presente anche nel caso degli enti locali dove il diritto alla detrazione su spese di investimento può essere esercitato ed anche prima del concreto esercizio dell'attività, ma deve trattarsi in ogni caso di attività imponibili IVA.

Si ricorda che, nel caso degli enti non commerciali, ed in particolare di quelli territoriali, occorre altresì la tenuta della contabilità separata ex art. 19ter del DPR 633/1972 che si traduce nella creazione di capitoli rilevanti IVA nel quale far confluire le entrate e le spese.