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Invio telematico dei corrispettivi: modalità alternative per i ritardatari

Con la circolare n. 15/E del 29 giugno, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, in alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal "Decreto crescita" (Dl n. 34/2019). 
Il Decreto ha previsto altresì, per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri), che non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.
Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.