Irregolarità su cui l’organo di revisione deve intervenire
Il principio di revisione enti locali n. 4, in materia di vigilanza, evidenzia casi di irregolarità su cui l’organo di revisione deve intervenire.
• il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni tale da comportare un’alterazione del risultato;
• l’esistenza di debiti fuori bilancio;
• la mancata informazione sull’esistenza dei debiti fuori bilancio o di passività potenziali e probabili;
• i riconoscimenti di debiti di bilancio senza effettiva copertura;
• la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;
• i maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;
• l’esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell’impegno;
• l’irregolare tenuta della contabilità;
• la mancanza di pareri sugli atti amministrativi;
• l’utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;
• la mancata resa del conto degli agenti contabili;
• la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione;
• l’esistenza di gestioni fuori bilancio;
• la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili.