ITS Academy: borse di studio esenti Irpef ed IRAP
“La legge 15 luglio 2022, n. 99, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 «gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei».
In sede di conversione del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79), è stato introdotto, all'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, il comma 9bis il quale ha previsto che «A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a)».
Ciò posto, per effetto della disposizione di cui al comma 9bis dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall'Istante sono esenti dall'Irpef e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 10bis del d.lgs. n. 446 del 1997, che dispone “sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) [ora articolo 50 del Tuir, n.d.r.] del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». Lo chiarisce la Risposta n. 204/2025, quantomeno per le somme erogate dall’anno di imposta 2025.
La fondazione erogatrice richiedeva l’esenzione in base all’equiparazione delle ITS “Academy” alle Università ai sensi della Legge n. 99/2022, ma anche perché i criteri di assegnazione sono gli stessi già utilizzati per i percorsi universitari.
Il regime di imponibilità Irpef generalmente previsto per le borse di studio all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir è infatti disapplicato ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 e art. 4 della legge 3 luglio 1998 (v. Risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009), per le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.