IVA anche sulla TIA2
Con l'ordinanza n. 23949/2019 la III sezione civile della Cassazione rimette al Primo presidente la questione sull'applicazione dell'IVA o meno sulla TIA2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 perché valuti l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
La giurisprudenza di legittimità (v. Ordinanza n. 16632/2018 e successive) ha, ancora recentemente, ribadito la natura corrispettiva della TIA2 e quindi la sua rilevanza IVA, fondando il ragionamento in particolare sulle norme che - chiaramente - la qualificano come "corrispettivo". La Terza sezione, però (a sommesso parere, condivisibilmente) evidenzia come le pronunce non si siano realmente soffermate sulla natura sostanziale della Tariffa ed in particolare sul fatto che non c'è nessuna volontarietà nell'adesione o meno al servizio e la determinazione della tariffa avviene in maniera presuntiva (potenziale) e non effettiva, sulla base di coefficienti e superfici, e quindi in maniera del tutto analoga alla precedente TIA1, avente natura tributaria (Corte Cost. 238/2008). La natura tributaria o corrispettiva di una tariffa non dipende dal nomen, ma dal fatto che questa sia in rapporto di sinallagmaticità, o meno, con la prestazione resa. Di conseguenza, pur prendendo atto dell'univoco orientamento in sede di legittimità, la Corte ritiene che la questione debba essere affrontata dalle Sezione unite, nella loro funzione normofilattica, investendo notevole rilevanza pratica, anche in relazione ai prelievi istituiti successivamente, come la TARI e la TARI puntuale. La nuova normativa è infatti strutturata nella medesima forma che ha dato origine alle problematiche interpretative relative alla TIA 2 oggetto del rinvio..