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Iva sulla Tia 2 non si può rimborsare

Dopo la sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, arriva la Sentenza Cassazione Civile VI Sezione n. 18013/2020 a confermate la natura della TIA2 (Tariffa Igiene Ambientale corrispettivo, in contrapposizione con la TIA 1 tributo) come entrata corrispettiva e non tributaria e quindi l’assoggettabilità della stessa ad Iva, che non può essere quindi rimborsata.