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La capacità di contrarre un mutuo è solo quella finanziaria

La Corte dei Conti delle Marche si è espressa con delibera 36/2019 in merito alla legittimità e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai fini della contrazione di un nuovo mutuo, in presenza di un indebitamento elevato, ma nel rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall’art. 204 del Tuel e dei valori soglia previsti dal D.M. del 28 dicembre 2018.

Con riguardo alle "regole particolari per l’assunzione di mutui", l’art. 204 del Tuel prevede, al comma 1, che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo "se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera (omissis) il 10 per cento, a decorrere dal 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui. (omissis). Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito".

Giova rammentare, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, che il rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti evidenzia, indirettamente, l’incidenza del costo del debito sulle entrate ordinarie dell’Ente: detta incidenza esprime la potenziale capacità dell’Ente di far fronte, con risorse correnti, alla copertura dell’ammontare complessivo del proprio indebitamento (cfr. Sezione controllo Piemonte, n. 38/2018), così richiamando l’esigenza, comune a qualsivoglia organizzazione, di un equilibrato rapporto tra entrate proprie e finanziamento esterno (cfr. Sezione controllo Calabria, n. 475/2011).
Tra le ulteriori condizioni poste dal legislatore per poter configurare come legittimo il ricorso all’indebitamento, possono altresì menzionarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2). Per quanto di interesse ai fini del presente parere, deve evidenziarsi che è espressamente specificato (cfr. punto 3.17 e seguenti del citato principio contabile applicato) che le scelte dell’ente con riguardo all’indebitamento devono essere attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e all’eventuale presenza di risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell’ente. Inoltre, è ribadita la necessità di valutare il ricorso a forme flessibili di indebitamento, per garantire la corrispondenza con i relativi fabbisogni di spesa di investimento e, nel contempo, tra gli altri obiettivi, un andamento sostenibile dell’indebitamento stesso, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento, sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.

A prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell’indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente (cfr. questa Sezione, deliberazione n. 24/2018/PRSP), sia nell’attualità sia in un’ottica prospettica, nonché degli effetti sull’irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell’equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell’indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall’amministrazione a tal proposito