La corretta notifica dell'atto tributario agli eredi
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.11097/2025 si è espressa ai fini della corretta notifica dell'atto concernente obbligazioni tributarie nei confronti degli eredi. La Corte afferma:
“Pertanto, l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 65 non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione”.
“Due sono, infatti, i presupposti per la notificazione dell'atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600 (notifica impersonale e collettiva agli eredi presso il domicilio del de cuius): a) l'ufficio deve essere a conoscenza del decesso; b) l’ufficio non deve avere conoscenza del domicilio degli eredi. Solo al ricorrere di tali condizioni ricorre la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge. Quanto finora esposto, tuttavia, non toglie che, pur in assenza di questa comunicazione, la notifica possa essere effettuata personalmente al singolo erede coobbligato presso il suo domicilio, ove l’ufficio ne conosca il domicilio.
Pertanto, si può ribadire il principio di diritto per cui, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi – modalità non integrante un diritto di questi ultimi, in quanto posta a tutela ed agevolazione dell’ente impositore - non costituisce elemento che può inficiare di validità il procedimento notificatorio, qualora l’ente stesso abbia notificato l’atto a mani proprie ad uno di essi (in termini: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n. 15544)”.
In tema di solidarietà passiva tra gli eredi, la Cassazione esprime categoricamente il seguente principio:
“Invero, l’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l’IMU non vi un’espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014, n. 22426; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585).
Non risulta, pertanto, corretto notificare l’intero importo a ciascun erede ma in proporzione delle loro rispettive quote di eredità.