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La Corte Conti Toscana non considera le procedure assunzionali in corso con la vecchia normativa

La Corte dei Conti Toscana, con delibera 61/2020, si è espressa in materia di politiche assunzionali in misura opposta rispetto a quanto chiarito dalla Circolare Ministero Interno a seguito di DPCM 17.03.2020. In particolare, il Comune istante rappresenta di avere già approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 con delibera CC del 28 febbraio 2020 ed avviato la procedura di mobilità ex art. 34 bis D.lgs. 165/2001, al fine di poter successivamente procedere al reclutamento di personale mediante utilizzazione di graduatorie di altri Enti utilizzando i resti assunzionali degli anni precedenti. I termini della procedura di mobilità, peraltro, sono stati sospesi come disposto dall’art. 37 del DL 23/2020. Tanto premesso, il Comune chiede alla Sezione quale sia la disciplina applicabile alla suddetta procedura di reclutamento di personale, alla luce della novella legislativa recata dal DL 34/2019 e dal DPCM 17/03/2020.

La Corte dei Conti chiarisce che nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).