La Corte dei Conti esalta la contabilità finanziaria, ma il futuro è l'economico patrimoniale Accrual
Nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2024 la Corte dei Conti ha rimarcato l’importanza della contabilità finanziaria autorizzatoria.
I magistrati scrivono che “In merito all’adozione della contabilità economico-patrimoniale (accrual) e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato, la Corte, in estrema sintesi, nelle varie audizioni, ha ribadito che la contabilità finanziaria è alla base sia del carattere autorizzatorio della legge di bilancio che del relativo principio di annualità, di cui all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia, infine, dell’obbligo di copertura di cui all’art. 81, terzo comma, della Costituzione. Per entrambi i profili, dunque, il presupposto è rappresentato da una contabilità di flusso, quale si esprime in quella finanziaria, e che si pone come manifestazione di un determinato punto di equilibrio, esercizio per esercizio, tra risorse sussunte dalla collettività e relativo utilizzo in vista degli obiettivi fissati discrezionalmente, una contabilità che dunque presenta un’accentuata caratterizzazione autorizzatoria ex ante, nell’ambito della dialettica tra Governo e Parlamento così come delineata dalla nostra Carta costituzionale.
La Corte ha inteso sottolineare, dunque, la valenza, anche costituzionale, della vigente contabilità finanziaria, nonché la previsione, da parte della legge di contabilità, del valore - al momento a soli fini conoscitivi - della contabilità economico-patrimoniale, di talché ogni eventuale sviluppo dovrebbe richiedere modifiche legislative”.
La Corte dei Conti ha comunque preso atto che la riforma Accrual è ineludibile essendo prevista anche in ambito PNRR. E di certo non si può continuare a rappresentare la contabilità economico patrimoniale in modo derivato dalla contabilità finanziaria, che tra l’altro è stata abbandonata dal 47% delle amministrazioni pubbliche italiane (conteggiate in base al peso sull’ammontare complessivo della spesa pubblica)