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La Corte dei Conti torna sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione

La Sezione Regionale di Controllo del Piemonte con delibera n. 70 del 19 settembre 2019 si  è espressa in merito alle tipologie di spesa che possono essere finanziate dai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  c.d. Oneri di urbanizzazione.
Gli oneri di urbanizzazione devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dal comma 460, articolo 1 Legge 232/2016 che prevede: "460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche".
La Corte dei Conti non prevede eccezione alcuna a quanto sopra evidenziato.