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La Corte di Cassazione conferma l'IVA sulla TIA2

Con la sentenza n. 8631 del 07/05/2020, le Sezione Unite della Corte di Cassazione affermano il seguente principio di diritto: "La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972". Per la Corte, le scarne indicazioni dell'art.14.c 33 evidenziano al risolutezza del Legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, delineato dall'art.238, venendo in rilievo quali elementi di riconoscimento della natura propria della tariffa, la produzione dei rifiuti, la qualificazione del prelievo in termini di "corrispettivo" di un servizio (quello della "raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani") e quindi la soppressione del tributo disciplinato dall'art. 49 D.Lgs. 22/1997 (TIA1), al di là, quindi, di una operazione meramente nominalistica..