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Corte di Cassazione, turno festivo infrasettimanale polizia locale

La Corte di Cassazione si è di recente espressa, con sentenza n. 19326/2021, sulla possibilità per gli agenti di Polizia Municipale “turnisti” di cumulare la maggiorazione dell’indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario prestato nel giorno festivo infrasettimanale, ovvero con il godimento di un giorno di riposo compensativo.

La Suprema Corte, confermando il proprio orientamento, ha chiarito che ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono l’attività lavorativa in turni viene applicato, qualora la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, l’art. 22, comma V, del CCNL del 14.9.2000 (il quale compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione); mentre il contenuto dell’art. 24 del medesimo CCNL, avente a oggetto l’attività lavorativa eseguita in giorni infrasettimanali oltre l’orario contrattuale, opera soltanto quando suddetti lavoratori debbano svolgere le proprie prestazioni, in via eccezionale e/o occasionale, durante le giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, oppure nel corso di giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.

Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, pertanto, l’art. 22 del CCNL del 14.9.2000 conferisce all’indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, idoneo a escludere la cumulabilità con le maggiorazioni previste dal seguente art. 24 (la natura onnicomprensiva dell’indennità si desume, inoltre, dal fatto che la stessa viene corrisposta per compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro).

La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che il nuovo contratto collettivo del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 non ha introdotto una nuova disciplina dell’istituto e, conseguentemente, deve trovare applicazione la clausola generale di cui all’art. 2, ultimo comma, del medesimo CCNL, ai sensi del quale «per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL».