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La decadenza del consigliere comunale non può nascondere motivazioni politiche

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 528/2025 ha accolto ricorso di un consigliere comunale avverso sentenza TAR Sicilia a seguito di deliberazione approvata dal Consiglio comunale per dichiarare la decadenza del sig. XY dalla carica di consigliere comunale per assenze ingiustificate dalle sedute consiliari.

Secondo i magistrati, il caso in esame presenta elementi che lasciano ipotizzare un uso improprio dell'istituto della decadenza: il procedimento ha coinvolto infatti tutti i consiglieri di minoranza che avevano posto in essere una protesta politica contro il sindaco e la sua maggioranza, configurandosi come strumento di neutralizzazione dell'opposizione piuttosto che come legittimo esercizio del potere sanzionatorio.

Per il caso specifico dell’appellante è significativa, a questo proposito, la dichiarazione di un consigliere di maggioranza, riportata nel verbale della seduta del Consiglio Comunale che sottolinea “… anche quando è stato presente alle sedute delle adunanze consiliari [il consigliere Luca Saitta] non si è mai dimostrato minimamente collaborativo o propositivo”: valutazione, quest’ultima, palesemente politica e, come tale, sviata rispetto alla corretta applicazione dell’istituto decadenziale.

Come ha chiarito la giurisprudenza consolidata, l'istituto della decadenza "è posto a presidio di una ordinata e proficua attività dell'organo collegiale e tende a sanzionare il comportamento del consigliere che, una volta eletto, si disinteressi del mandato conferitogli dai cittadini", ma non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è previsto e, come in questo caso, volte a sbarazzarsi di uno scomodo oppositore, a discapito della corretta e doverosa dialettica democratica tra maggioranza e opposizione.

L'appellante ha giustificato le tre assenze per motivi di lavoro dichiarando, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in altre città per pregressi impegni lavorativi nei giorni delle sedute consiliari. Trattandosi di amministratore unico di società, tale dichiarazione sostitutiva appare al Collegio sufficiente a giustificare le assenze, non potendo il Consiglio Comunale pretendere la divulgazione di informazioni riservate relative all'attività imprenditoriale, né di sindacarle in merito.