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La durata degli incarichi ex art. 110 Tuel

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17866/2025 interviene nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 110 Dlgs 267/2000, che distingue nei primi due commi due possibili tipologie:

1.Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2.Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.


La Cassazione affronta nell’Ordinanza in esame un problema di durata dei contratti ex art. 110 TUEL.

Al riguardo, viene in rilievo, innanzitutto, il comma 3 dell'art. 110 TUEL, per il quale "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica").

Va considerato, però, per taluni aspetti, il comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in base a cui "la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni".

Infatti, questa Suprema Corte, sebbene ad altri fini, ha ritenuto i rapporti a tempo determinato, instaurati ai sensi del richiamato art. 110, assoggettati alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, tranne che negli aspetti espressamente regolati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto (Cass., Sez. L, n. 5516 del 19 marzo 2015).

Più precisamente, con riguardo all'incarico dirigenziale, è stato affermato che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda, invece, ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dello specialista incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato (Cass., Sez. L, n. 478 del 13 gennaio 2014, secondo cui, in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, si applica l'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001, per il quale la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque).

Per gli incarichi, del tutto speciali, di cui all'art. 110 TUEL (sia primo sia secondo comma), la possibilità di superamento dei 36 mesi è, dunque, espressamente prevista sia dal comma 3 del medesimo articolo 110 sia dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che, come detto, prevede una durata minima di tre anni) né può dirsi che tale superamento violi il diritto UE (che, ai fini della configurabilità dell'abuso, non ha fissato un limite temporale, ma ne ha rimesso la determinazione agli Stati membri).

Di conseguenza, non può discutersi di abuso da parte della P.A., che ha applicato una disposizione di legge.

D'altronde, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, come è noto, non impone una pluralità di misure né un determinato termine di durata, è rispettata ove ricorrano le condizioni richieste, al fine di prevenire gli abusi, dalla norma nazionale per far luogo all'assunzione.