La farmacia comunale è un servizio pubblico economico
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 336/2025, si è espressa sulla qualificazione del servizio svolto dalla società mista che gestisce la farmacia di cui il comune è titolare.
Il Comune istante ha sottoposto alla Sezione i tre seguenti quesiti, sul presupposto che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 luglio 2025, pronunciata nella causa C-715/23, avrebbe qualificato il servizio di gestione di una farmacia come servizio sociale:
1.Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e della programmazione economica
Si chiede di chiarire se la qualificazione del servizio farmaceutico come “servizio sociale” anziché come “servizio di rilevanza economica” ai sensi del D.lgs. 201/2022 modifichi i criteri e gli indicatori da utilizzare nell'analisi di congruità del piano economico-finanziario da porre a base della procedura di selezione, con specifico riferimento agli obblighi di copertura dei costi, alla determinazione della tariffa (o del corrispettivo) e alla valutazione del rischio di perdite strutturali che potrebbero gravare sul bilancio dell'Ente ai sensi degli artt. 81 e 97 della Costituzione, nonché di quanto previsto dall'art. 177 del D.lgs. 36/2023.
2.Sotto il profilo degli obblighi di bilancio e di controllo dell'Ente
Si chiede di chiarire quali siano le implicazioni contabili per il bilancio del Comune derivanti dalla diversa qualificazione del servizio. Nello specifico, tenuto conto che il servizio è gestito come società mista, si chiede se la classificazione come “servizio sociale” indica sugli obblighi di accantonamento a fronte di eventuali risultati economici negativi della partecipata, al sensi degli artt. 14 e 21 del D.lgs. 175/2016, e sugli obblighi di monitoraggio periodico finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche in relazione ai poteri che l'Ente deve esercitare sul proprio organismo partecipazione, anche ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022.
3.Sotto il profilo delle funzioni di controllo della Corte dei Conti
Si chiede se la qualificazione del servizio gestito dalla società partecipata (come “di rilevanza economica” o “servizio sociale”) influenza l'ambito e le modalità di esercizio del controllo sulla gestione da parte di codesta Corte, ai sensi degli articoli 5 e 20 del D.lgs. N. 175/2016.
Si domanda, in altri termini, se la scelta di un modello gestionale rispetto all'altro possa modificare i presupposti per l'assoggettamento della società ai piani di razionalizzazione periodica e agli altri strumenti di vigilanza previsti dal TUSP, la cui corretta applicazione è fondamentale per assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
La Corte risponde:
2.L'interrogante pone le domande sopra riportate sulla qualificazione del servizio farmaceutico. Ad avviso di questa Sezione, tuttavia, deve ritenersi più appropriato affrontarle in termini di disciplina applicabile ai diversi aspetti del servizio, che non richiedono una qualificazione necessariamente univoca per individuare le disposizioni applicabili alle diverse vicende organizzative e gestionali di una farmacia comunale.
Le modalità di gestione delle farmacie comunali, infatti, come ricordato ripetutamente anche da questa Sezione, continuano a essere disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, in particolare dall'articolo 9, che al comma 1, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, prevede che:
Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) un mezzo di azienda speciale;
c) un mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune ei farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità […]
Se il comune titolare intende affidare la gestione della propria farmacia a terzi con gara a evidenza pubblica, dunque, o selezionare un socio operativo privato per la società mista cui affidare la gestione della farmacia comunale con gara cosiddetta a doppio oggetto, la disciplina applicabile dovrà essere individuata secondo le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, il cui ambito oggettivo riguarda, in estrema sintesi, l'affidamento di appalti e concessioni, e non anche la gestione dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni pubbliche.
L'attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all'uso corretto e sicuro di detti medicinali, rientra nella nozione di «servizi sociali e altri servizi specifici» di cui al citato articolo 19 [della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione].
I servizi pubblici locali, pertanto, continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e le partecipazioni pubbliche dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuno secondo i rispettivi profili. Né consta a questa Sezione che la gestione di una farmacia comunale sia qualificata altrove dalla legge come servizio sociale. Per quanto il servizio farmaceutico abbia un'innegabile funzione sociale, infatti, LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA, nota allo stesso interrogante e non smentita dalla recente sentenza della Corte di giustizia, QUALIFICA LA GESTIONE DI UNA FARMACIA COMUNALE QUALE SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA. D'altra parte, la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, non contempla le farmacie tra i servizi sociali.
Alla società a totale partecipazione pubblica o mista, costituita o partecipata da un comune per la gestione delle farmacie di propria titolarità, dunque, dovranno essere applicate volta per volta tutte le pertinenti disposizioni dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 201/2022 e n. 175/2016.
Il preteso ancoramento ad esigenze specifiche, anche aventi un ancoramento costituzionale (art. 32 Cost.), non esime, invece, che la concreta gestione del servizio farmaceutico comunale osservi le regole di finanza pubblica, salve le eventuali eccezioni espressamente previste (può farsi riferimento alle precedenti deliberazioni della scrivente Sezione n. 447/2013/PAR, 449/2013/PAR e n. 489/2011/PAR).