La figura del prosindaco non è compatibile con l’ordinamento
Il Ministero dell’Interno ha risposto (n. 3628/2025) a richiesta di parere circa la possibilità per un Comune di inserire, con modifica statutaria, la figura del prosindaco. Nell'ambito dei principi fissati con legge statale, l'ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle. L'individuazione della figura del Prosindaco non appare compatibile con l'ordinamento degli enti locali. In particolare, il Viminale ha rilevato:
Aalcuni consiglieri del Comune ... hanno chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla modifica dello statuto comunale, approvata con deliberazione n. ... del ..., relativa alla introduzione della figura del "ProSindaco". Ai sensi dell'art.24 bis dello statuto comunale, il sindaco può nominare un prosindaco, scelto tra i consiglieri comunali che risiedono a …, quale figura rappresentativa dell'amministrazione nelle materie espressamente individuate nell'atto di nomina. Il prosindaco presta giuramento nelle mani del sindaco e svolge il ruolo di collegamento tra la comunità dell'ente locale e gli organi amministrativi del comune, rappresentando le esigenze del territorio, assicurando idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alla comunità. Inoltre, la disposizione statutaria in esame prevede che il prosindaco può rappresentare l'amministrazione comunale nelle manifestazioni pubbliche indossando la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, previa autorizzazione del sindaco, ma non può adottare atti a rilevanza esterna né compiere atti di gestione, non avendo competenze sui servizi, uffici comunali e sui dipendenti.
Al riguardo, si osserva che la figura del prosindaco non è contemplata dal d.lgs. n.267/2000 e che l'art.117 Cost., secondo comma, lett.p) demanda la materia concernente "… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" alla legislazione esclusiva dello Stato. Considerato che, nell'ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l'ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l'individuazione della figura del prosindaco non appare compatibile con l'ordinamento degli enti locali.