La firma degli atti tributari, anche da parte di società esterne, si deve basare su un atto di nomina
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza 508/2026, ha chiarito che gli atti tributari emanati dagli enti locali con sistemi informatizzati possono essere sottoscritti con firma a stampa anziché autografa, purché il funzionario responsabile sia stato individuato con provvedimento dirigenziale.
Queste regole valgono anche nel caso in cui l'attività di accertamento sua stata affidata in concessione.
E’ illegittimo l'atto sottoscritto dal direttore generale di una società concessionaria, in mancanza di un provvedimento di nomina, da parte del legale rappresentante, atto a provare il potere rappresentativo.