La gestione del porto turistico è servizio pubblico locale con rilevanza economica
L’Autorità Garante Concorrenza e Mercato è intervenuta nella sua adunanza del 15 aprile 2025, pubblicata nel bollettino 17/2025 sulle modalità di affidamento e gestione del Porto turistico di Numana. L’Autority ha rilevato quanto segue:
Preliminarmente, si ritiene opportuno chiarire che l’Autorità riconosce che la gestione di un porto turistico possa configurarsi come un servizio pubblico locale, affidabile, in quanto tale, secondo una delle modalità oggi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022 (recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”).
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, il porto turistico è una figura complessa, nella quale la concessione di un bene pubblico può essere servente alla prestazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica. Nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, che soddisfano prevalentemente interessi privati, vi è infatti un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, per un triplice ordine di ragioni: i) si tratta di uno strumento di accesso alla via di comunicazione marina e, dunque, di vere e proprie “infrastrutture”; ii) detti porti sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale (i.e. fruizione da parte dell’intera collettività, esigenze, anche se in casi eccezionali, del trasporto pubblico); iii) sussiste, in ogni caso, un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio, indubbiamente agevolata dalla realizzazione e gestione dei porti turistici. Inoltre, la circostanza per cui il porto turistico, a differenza degli altri porti, non sia aperto indiscriminatamente al pubblico, ma consenta l’utilizzo di posti barca in via esclusiva, “non è sufficiente a escludere la natura pubblica delle opere, atteso che - trattandosi di opere pubbliche sul demanio pubblico - ne deriva la demanialità anche del porto turistico; il che non è incompatibile con un uso del bene demaniale, in virtù del regime concessorio, riservato solo a determinate categorie di utenti”. Per tali ragioni il legislatore ha disciplinato in chiave pubblicistica la realizzazione e gestione dei porti turistici: nella misura in cui sono realizzati in forza di concessione su un’area demaniale, per il principio di accessione costituiscono anch’essi beni demaniali, soggetti al regime delle opere pubbliche. La natura pubblica delle opere ha così portato i giudici a ritenere che il servizio di gestione del porto turistico sia “un servizio pubblico di indubbia rilevanza economica”, ossia un servizio pubblico rivolto ad un numero indeterminato di soggetti verso corrispettivo, anche “avuto riguardo al normale atteggiarsi del fenomeno “portualità turistica” in Italia”.
A conferma di quanto appena esposto – e della specificità dei porti turistici rispetto alle altre concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative – si evidenzia che il c.d. decreto Salva-Infrazioni, in vigore dal 17 settembre 2024, nel modificare l’articolo 3 della legge n. 118/2022 (recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”), ha espunto da tale disciplina le concessioni “per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio”, oltre alle concessioni delle federazioni sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Tutto ciò premesso e precisato, con riguardo alla gestione del Porto Turistico di Numana risulta che codesto Ente si sia auto-affidato, ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, la concessione dello specchio acqueo almeno dal 2012, più volte prorogata/rinnovata e con scadenza, allo stato, al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’articolo 1, commi 675-683, della legge n. 145/2018. La detta concessione è stata poi annualmente sub-affidata – per “motivi di pubblico interesse” – ai sensi dell’articolo 45-bis del medesimo Codice, ad altri soggetti, con durata da ultimo stabilita al 31 dicembre 2025 e senza comunque escluderne un possibile allineamento alla durata della concessione del Comune.
Con riguardo, inoltre, alle concessioni demaniali “a terra”, le stesse risultano affidate ai medesimi soggetti sub-affidatari dello specchio acqueo (oltre ad altri gestori) e rinnovate annualmente dal Comune ai sensi dell’articolo 36 del menzionato Codice, con scadenze allo stato previste, per alcuni concessionari, al 30 settembre 2027, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 118/2022, mentre per altri al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’articolo 1, commi 675-683 della legge n. 145/2018.
Orbene, relativamente alla titolarità della concessione principale disposta in favore del Comune, l’Autorità intende innanzitutto osservare che, benché la gestione in autoproduzione del porto turistico sia consentita anche dal nuovo decreto legislativo n. 201/2022, la relativa proroga disposta, da ultimo, al 31 dicembre 2033, è basata su disposizioni (articolo 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018) che, oltre ad essere state ripetutamente censurate dall’Autorità e dal giudice amministrativo7 – in quanto impeditive del confronto concorrenziale che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso – sono state altresì espressamente abrogate dalla legge n. 118/2022.
Anche i sub-affidamenti che sono stati disposti a valle dal Comune, ai sensi dell’articolo 45-bis del Codice della Navigazione, sono fondati su motivazioni generiche e non circostanziate (basate sull’asserita idoneità tecnica che gli attuali gestori avrebbero acquisito nel corso degli anni), che non appaiono idonee a superare l’esigenza di ricorrere a una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento delle gestioni del Porto Turistico, tale da garantire la più ampia partecipazione degli operatori interessati.
Parimenti, le proroghe delle concessioni demaniali “a terra”, stabilite, per alcuni concessionari al 30 settembre 2027 e per altri al 31 dicembre 2033, poggiano, rispettivamente, su una normativa non più applicabile alle strutture dedicate alla nautica da diporto (ossia l’articolo 3 della legge n. 118/2022, come modificato dal menzionato decreto Salva-Infrazioni), ovvero su norme (articolo 1, commi 682 e 683 della legge n. 145/2018), come già osservato, ripetutamente censurate dall’Autorità e comunque espressamente abrogate.
Al riguardo, l’Autorità intende evidenziare le criticità concorrenziali derivanti dalle diffuse e reiterate proroghe disposte nel tempo che, oltre ad essere basate su norme ormai abrogate o inapplicabili, rinviano il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica. Eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero mai eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, in un’ottica di necessarietà e proporzionalità, tanto più quando si tratti di concessioni affidate ab origine senza gara.
In proposito, in vista della futura gestione del Porto Turistico di Numana – che dovrebbe peraltro essere oggetto di ristrutturazione grazie a un finanziamento regionale – l’Autorità intende rammentare il proprio consolidato orientamento sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento e per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche.
Con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni de quibus, al fine di soddisfare concretamente i citati principi, l’Autorità ha peraltro già avuto modo di esprimersi, nel senso di ritenere auspicabile che vengano previste forme procedimentali di avvio d’ufficio piuttosto che su istanza di parte - come invece accade con la specifica procedura prevista dal D.P.R. n. 509/1997 - e che, in ogni caso, la procedura selettiva debba essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo e non soddisfare solo apparentemente i predetti principi14. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che codesto Comune si adoperi tempestivamente per adeguare l’affidamento della gestione del Porto Turistico di Numana, ancora in regime di proroga, alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, al fine di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.
Si invita, pertanto, l’Amministrazione medesima a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte”.