La gestione del porto turistico è servizio pubblico locale e richiede procedura ad evidenza pubblica
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con Attività di Segnalazione n. 2093/2025 ha rilevato alcune criticità concorrenziali nelle modalità di affidamento e gestione delle concessioni demaniali nel porto turistico di Mergellina. Dalle informazioni raccolte è infatti emersa una situazione di stallo nella gestione delle concessioni esistenti nel porto in esame, dovuta al mancato completamento dell’iter di definizione delle aree di competenza del Comune di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e alla mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo.
L’AGCM ricorda che - per la specificità dei porti turistici rispetto alle altre concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - il c.d. decreto Salva-Infrazioni, in vigore dal 17 settembre 2024, nel modificare l’articolo 3 della legge n. 118/2022 ha espunto da tale disciplina le concessioni “per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio”
Ne consegue che la proroga della validità delle concessioni in essere, disposta al 31 dicembre 2026 (o al 30 settembre 2027), è basata su disposizioni che, oltre ad essere state ripetutamente censurate dall’Autorità e dal giudice amministrativo – in quanto impeditive del confronto concorrenziale che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso – sono in ogni caso inapplicabili alla gestione di dette strutture.
L’Autorità ritiene necessario rammentare il proprio consolidato orientamento sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento e per consentire l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche. La gestione di un porto turistico può ben configurarsi come un servizio pubblico locale, affidabile, in quanto tale, secondo una delle modalità oggi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022.