La gestione di una farmacia rientra nella nozione di «servizi sociali e altri servizi specifici»
La Sentenza Corte di Giustizia Unione Europea 10 luglio 2025 in tema «Rinvio pregiudiziale - Procedure di affidamento dei contratti di concessione - Direttiva 2014/23/UE - Articolo 4, paragrafo 2 - Servizi non economici d'interesse generale - Articolo 19 - Servizi sociali e altri servizi specifici - Ambito di applicazione di tali disposizioni - Attività di gestione di una farmacia» ha evidenziato quanto che la gestione della farmacia NON è un servizio non economico. In particolare, la sentenza evidenzia:
1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretato nel senso che l'attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all'uso corretto e sicuro dei medicinali stessi, non rientra nella nozione di «servizi non economici d'interesse generale», di cui a tale disposizione.
2) L'articolo 19 della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che l'attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all'uso corretto e sicuro di detti medicinali, rientra nella nozione di «servizi sociali e altri servizi specifici» di cui al citato articolo 19.
Richiamo Direttiva U.E. 23/2014
Art. 4 - Libertà di definire servizi di interesse economico generale
1.La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale da parte degli Stati membri.
2.I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Art. 19 Servizi sociali e altri servizi specifici
1.Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47.
Art. 31 Bandi di concessione
1.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2.Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell’allegato V e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, secondo il formato dei modelli uniformi.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV rendono nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI.
…. (omissis) ……
Art. 32 Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
1.Entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione di una con cessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudica tori inviano, conformemente alle procedure previste all’arti colo 33, un avviso di aggiudicazione della concessione contenente i risultati della procedura di aggiudicazione. Per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV, tali avvisi possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
2.Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all’allegato VII o, in relazione alle con cessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV, le informazioni di cui all’allegato VIII, e sono pubblicati ai sensi dell’articolo 33.
Articolo 46 Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47 Modifiche della direttiva 92/13/CEE