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La legge delega per la Riforma fiscale rinviata al 2026

Con Atto della Camera n. 2384, avente ad oggetto "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale", in data 12 giugno 2025, si è provveduto ad approvare, con un unico articolo, quanto segue:

“L'articolo 1, comma 1, lettera a), modificato in sede referente, ai numeri 1) e 2) novella l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione, prorogando il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale da 24 a 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2023, quindi al 29 agosto 2026, e il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi al 31 dicembre 2027, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.

Il comma 1, lettera b), modifica il principio di delega di cui al numero 5) dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023, al fine di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente), prevedendo l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il comma 1, lettera b-bis), inserito in sede referente, modifica il principio di delega di cui al numero 1) dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 111 del 2023, sostituendo il principio della "diminuzione dei limiti di giocata e vincita" con il criterio di "revisione" dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, nonché il principio di cui alla lettera m) del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo vigente, quello a distanza.

Il comma 1, lettera c), concerne l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, prevedendo l'uniformazione degli stessi, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.

Il comma 1, lettera c-bis), inserito in sede referente, proroga di ulteriori 12 mesi, portandolo al 31 dicembre 2026, il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici, al fine di coordinarlo con la proroga di cui alla lettera a).