La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento cristallizza il credito e preclude l'eccezione di prescrizione

La Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte ha esaminato gli appelli riuniti di una contribuente che impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un'intimazione di pagamento, entrambe riferite a numerose cartelle esattoriali per tributi locali (TARSU/TARI, IMU, TASI) e altri crediti, sostenendo di non averne mai ricevuto la notifica ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale.

La Corte, con sentenza 24/06/2026, n. 593, ha confermato l'infondatezza delle pretese della contribuente, richiamando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento (atto autonomamente impugnabile che consente di far valere anche i vizi di notifica degli atti presupposti non conosciuti) determina la cristallizzazione del credito tributario. Ne consegue che, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione, non sono più proponibili le eccezioni relative agli atti prodromici, compresa quella di prescrizione.

Nel caso concreto, la Corte ha accertato che le intimazioni di pagamento prodromiche erano state ritualmente notificate alla contribuente tramite raccomandata ex art. 149 c.p.c., ritirata da un familiare convivente o dalla stessa destinataria, e che nessuna di esse era stata impugnata nei termini. Da qui la definitività dei crediti sottostanti e l'inammissibilità di tutte le doglianze successive, incluse quelle relative alla regolarità formale delle cartelle e alla prescrizione, quest'ultima mai fatta valere nei confronti degli atti che l'avrebbero tempestivamente interrotta.