La misura legittima del gettone ai consiglieri comunali
La Corte dei Conti Veneto, ha affrontato con delibera n. 103/2025 il quesito di Comune volto a conoscere se la misura legittima del gettone di presenza dei consiglieri sia quella prevista dal DL n.112/2008 o se l'importo da corrispondere, successivamente modificato dall'Ente, sia quello previsto da Decreto Interministeriale n 119 del 4/4/2000.
La Corte dei Conti ha risposto evidenziando che vale l'applicazione del principio tempus regit actum (arg. ex art. 11 preleggi) ( ex multis, Cons. St., sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848), per cui l'atto amministrativo, in questo caso il provvedimento di assegnazione del gettone, soggiace alla disciplina vigente al tempo della sua adozione. Perciò, gli importi del gettone debbono considerarsi “ cristallizzati” a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del dln 112/2008, nel senso che vi è soluti ritentio . Tale decreto-legge, modificando definitivamente il comma 11 dell'art. 82, d.lgs. n. N. 267/2000, ha precluso per l'avvenire (art. 11 preleggi) sia gli aumenti sia le diminuzioni del gettone. Ne deriva che le diminuzioni successive alla suddetta data non risultano più astrattamente possibili.
Gli aumenti e le diminuzioni previste dall'originario art. 82, comma 11, D.lgs. n. 267/2000, preclusi secondo quanto precede, rivestono natura discrezionale, nel senso che la relativa determinazione risponde alla valutazione comparativa dell'interesse pubblico effettuata dall'ente locale. Diversamente, gli aumenti e le diminuzioni implicite del gettone (perché operanti al venire meno dei presupposti giuridici dell'aumento o della rilasciata), previsti dall'art. 2, dm 4 aprile 2000, n. 119, rivestono natura vincolata, ricorrendo in automatico in presenza delle relative condizioni di legge: trattasi, infatti, di disposizioni cogenti di ordine pubblico economico. Rispetto alle variazioni di natura discrezionale di cui all'originario art. 82, comma 11, d.lgs. N. 267/2000, le variazioni vincolate del gettone di cui all'art. 2, dm n 119/2000 potranno operare anche dopo l'entrata in vigore del DL n. 112/2008, in quanto non coinvolte dalle relative abrogazioni (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia n. 35/2012/PAR).
La somma ridefinita all'esito di tali variazioni (ovviamente in caso di aumento), però, va parametrata alla rideterminazione in riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, ln 266/2005, coesistendo con quest'ultimo l'art. 2, dm 4 aprile 2000, n. 119. La modifica dell'originario art. 82, comma 11, D.lgs. n. 267/2000, che intestava espressamente la competenza alla giunta e al consiglio comunale, importerebbe, tuttavia, la competenza residua di quest'ultimo ex art. 42, comma 2, lett. b ), d.lgs. n. N. 267/2000: infatti, le variazioni dell'art. 2, dm n. 119/2000 risultano contenute nel corrispondente stanziamento di bilancio o nella sua variazione.