La qualifica di area fabbricabile è attribuita dal piano regolatore
La Corte di Cassazione Civile Sez. V, con Ordinanza n. 34027 del 24/12/2025 ha confermato che la qualifica di area fabbricabile è attribuita dal piano regolatore del Comune, a prescindere dall’adozione del piano di lottizzazione.
In caso di mancata comunicazione da parte del Comune al contribuente del cambio di destinazione del terreno non incide sul pagamento dell’IMU.
La Corte di Cassazione ha affrontato a più riprese il tema del rapporto tra piano regolatore in itinere ed edificabilità dell'area in materia di imposta immobiliare, pervenendo alla conclusione che in tema di ICI (ma il principio può essere esteso all'IMU), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n 203 del 2005, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi; nè rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della L. n. 289 del 2002, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza (Cass. 10/03/2025, n. 6384 (Rv. 674380 - 02)).