← Indietro

La ricognizione sui Servizi pubblici locali porta decisioni sul mantenimento delle società partecipate

L’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, evidenzia nel Bollettino del 25 agosto scorso un parere motivato, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Palermo n. 392 del 27 dicembre 2024, avente a oggetto “Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014 – Anno 2023 – Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023 dal Comune di Palermo ex art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria e successivi aggiornamento di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 817/2017 e n. 396/2023” e alle allegate relazioni, adottate da Codesto Comune ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), contenenti le ricognizioni della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza”.

Al riguardo, l’Autorità rileva diversi profili di criticità concorrenziale che emergono dal Piano e dalla Ricognizione con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e ai servizi di trasporto pubblico locale e connessi, considerata la gestione gravemente insoddisfacente di tali servizi da parte delle società in house affidatarie - già rilevata con la segnalazione AS19671 - che rende non adeguatamente giustificato il mantenimento dell’affidamento e della relativa partecipazione da parte del Comune.

L’Autority rileva che, secondo quanto prescritto dall’articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, in materia di gestioni in house di servizi pubblici locali, l’ente locale deve procedere all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dal citato articolo 20 del TUSPP, DANDO CONTO, NEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DELLE RAGIONI CHE, SUL PIANO ECONOMICO E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI, GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI CONSEGUITI NELLA GESTIONE.

LADDOVE DALLA RICOGNIZIONE EMERGA UNA GESTIONE DEL SERVIZIO GRAVEMENTE INSODDISFACENTE PER LA QUALE IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE NON SI GIUSTIFICA SUL PIANO ECONOMICO E QUALITATIVO, VIENE MENO LA STRETTA NECESSARIETÀ DELLA SOCIETÀ PER I FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE, RICHIESTA DALL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL TUSPP - NON ESSENDO IL GESTORE IN GRADO DI OFFRIRE ADEGUATAMENTE IL SERVIZIO AFFIDATO - E PUÒ PERTANTO INTEGRARSI LA FATTISPECIE DI CUI ALLA CITATA LETT. A) DELL’ARTICOLO 20, COMMA 2, DEL TUSPP, ATTA A GIUSTIFICARE LA DISMISSIONE DELLA MEDESIMA PARTECIPAZIONE.

Inoltre, è indubbio che le gestioni gravemente disfunzionali possano tradursi in una violazione sia degli obblighi di servizio pubblico, sia delle obbligazioni previste dal contratto di servizio, e quindi dare legittimamente luogo alla risoluzione anticipata dell’affidamento ex articolo 27 del d.lgs. n. 201/2022.