La scelta del metodo di consolidamento in Accrual
Il principio contabile Accrual n. 12 e relative linee guida, interamente dedicate al bilancio consolidato, offrono indicazioni circa il metodo di consolidamento.
I bilanci dell’amministrazione capogruppo e degli organismi del gruppo consolidato, opportunamente rettificati, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):
a) per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli organismi controllati (metodo integrale);
b) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci degli organismi a controllo congiunto e di quelli in cui l’amministrazione detiene una partecipazione di rilevanza (metodo proporzionale).
Per i gruppi intermedi, ai fini del consolidamento, si utilizza il bilancio consolidato degli stessi.
Per l’organismo privo di quote di partecipazione al capitale o al fondo di dotazione la partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’organismo. La corrispondente quota del patrimonio netto e del risultato economico dell’organismo, se lo statuto di quest’ultimo prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti, è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella dell’amministrazione capogruppo.
In nota integrativa, poi, l’amministrazione deve indicare, oltre a quanto richiesto da ITAS n. 1,
a) l’elenco degli organismi che compongono il gruppo consolidato, con indicazione delle quote possedute direttamente dalla stessa e da ciascuno degli organismi del gruppo consolidato;
b) le motivazioni alla base della scelta di consolidare o meno gli organismi del gruppo consolidato;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria o organo equivalente;
d) la metodologia di consolidamento per ciascun organismo del gruppo consolidato, evidenziando la percentuale utilizzata per consolidare con il metodo proporzionale.
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