La scissione della notifica
Con Ordinanza n. 12930 del 14/05/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che "deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone - al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare".
I giudici, infatti, ricordano che “il principio di scissione comporta una distinzione tra l'an e il quando degli effetti della notifica. Invero:
a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l'an, è inutile pure discutere del quando.
b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all'ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l'atto da notificare.
In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata”.
Si può concludere, dunque, che la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche, in quanto solo se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe e producono i loro effetti.
Effetti che si producono:
- per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
- per il notificato al momento della ricezione legale dell'atto;
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