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La titolarità della contrattazione collettiva integrativa non è materia suscettibile di interpretazioni estensive

ARAN ha fornito il seguente parere (n.37180 del 14 aprile 2026) in materia di titolarità della contrattazione collettiva integrativa.

DOMANDA:

Le organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL sono titolari della contrattazione collettiva integrativa e degli istituti della partecipazione sindacale? È possibile una interpretazione estensiva delle clausole contrattuali?

RISPOSTA:

Nell’esercizio del ruolo di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi che l’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 affida esclusivamente a questa Agenzia, si ribadisce che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Comparti e delle Aree di contrattazione - fonte primaria del rapporto di lavoro - prevedono in forma inequivoca quali siano i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché degli altri livelli di relazioni sindacali (informazione e confronto), che sono la RSU (o le RSA per le aree dirigenziali) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Tanto premesso, giova ricordare che il legislatore ha dettato norme speciali per la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego contrattualizzato contenute nel D. Lgs. 165/2001, conferendo alla contrattazione collettiva la competenza a disciplinare il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali.

In tale ambito, il legislatore ha delineato con chiarezza all’art. 42, comma 7, del citato D. Lgs. n. 165/2001 quali siano i soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del medesimo decreto come declinati dalla contrattazione collettiva, conferendo a quest’ultima il potere di affiancare alle rappresentanze sindacali unitarie le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Tale facoltà è stata esercitata da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro che sono stati sottoscritti dal 1995 ad oggi in tutti i comparti di contrattazione, determinando la costruzione di un sistema di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in cui le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto sono i soggetti titolari della contrattazione integrativa e degli ulteriori livelli di relazioni sindacali.

Non sfugge che il sistema di relazioni sindacali così delineato in questi 30 anni è stato più volte oggetto di impugnativa da parte delle organizzazioni sindacali non firmatarie, determinando contenziosi le cui sentenze – ormai passate in giudicato - hanno riconosciuto la piena conformità delle clausole contrattuali alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, ai principi della Costituzione ed alle conseguenti sentenze della Corte Costituzionale (tra tante, cfr.: Tribunale di Roma – sez. lavoro 12465/2019 – il cui appello promosso dall’organizzazione sindacale ricorrente si è chiuso con una sentenza di dichiarazione della cessata materia del contendere per rinuncia da parte del sindacato ricorrente stesso; Tribunale di Roma Decreto di rigetto 83463/2018; Tribunale di Roma Sentenza 8444/2019; Tribunale di Milano – sentenza n. 78/2019 – Tribunale di Brindisi Decreto di rigetto 13116/2018). Pertanto, le recenti pronunce riferite ai contratti del triennio 2022-2024 che, si sottolinea, fanno stato esclusivamente fra le parti in causa, non solo non presentano allo stato carattere di univocità (cfr. Tribunale di Reggio Emilia decreto ex art. 28 legge 300/1970 RG n.1434/2025) ma non possono in ogni caso costituire orientamenti consolidati in quanto sulle stesse non si è formato giudicato.

In tale contesto, le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 hanno l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e non dispongono della facoltà di elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali che, nello specifico caso in questione, per la loro chiarezza si ribadisce non possano dare adito a dubbi.

È opportuno, pertanto, prestare attenzione alla corretta applicazione delle norme contrattuali, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026.