La valutazione del PEF è sindacabile solo per macroscopici errori
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7127 del 28 agosto 2025 ha respinto ricorso per l’affidamento in concessione di un parco archeologico, basato su presunte irregolarità e illogicità del Piano economico finanziario.
I magistrati hanno richiamato gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2022, n. 795, ed ivi ulteriori precedenti conformi) che sottolineano come la funzione del PEF sia quella di dimostrare la concreta capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l'intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti e connessa gestione che consenta all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione (cfr. anche Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760). In altri termini, il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta, quale dimostrazione che l'impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Il Pef è di competenza dell’amministrazione ed è sindacabile solo per macroscopici errori nella sua redazione. “Le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell'offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all'amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza" (ex multis, Cons. Stato, V, 30 gennaio 2023, n. 1042).