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L'aggiudicazione non costituisce titolo per impegnare la spesa

Ritorniamo a ribadire, come già fatto in precedenti news, che l’aggiudicazione di una gara non costituisce titolo ad impegnare la spesa. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.).

Lo conferma la Corte dei Conti Molise con delibera n. 163/2024, su cui abbiamo dedicato precedenti approfondimenti.

A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”.

Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale.

A conferma di ciò, l’articolo 17, comma VII, del codice dei contratti pubblici, aggiunge che “Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18”. Pertanto, l’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.