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L'ANAC conferma: è illegittimo prevedere requisiti aggiuntivi oltre l'attestazione SOA negli appalti di lavori pubblici

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha nuovamente ribadito all'interno della delibera n. 13 del 21 gennaio 2026 un principio cardine del diritto degli appalti pubblici: l'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici, senza che le stazioni appaltanti possano introdurre ulteriori requisiti di qualificazione.

Nel caso in questione, l'Ente aveva previsto nel disciplinare di gara, oltre alla certificazione SOA nelle categorie richieste, un ulteriore requisito di partecipazione consistente nella dimostrazione di aver eseguito nel decennio antecedente lavori assimilabili per un importo di dieci milioni di euro. L'operatore economico escluso per tale motivo si è rivolto all'ANAC contestando la legittimità di tale previsione, ottenendo ragione.

La normativa di riferimento non lascia spazio a interpretazioni ambigue. L'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 stabilisce infatti che "il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione". Il legislatore ha utilizzato una formula inequivocabile che non ammette deroghe, se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.

Particolarmente significativo è il richiamo operato dall'ANAC all'articolo 103 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 20.658.000. Nel caso di specie, l'importo della procedura era di 14.000.372,70 euro, quindi al di sotto della soglia che legittimerebbe l'introduzione di requisiti ulteriori rispetto all'attestazione SOA.

Il principio dell'autosufficienza dell'attestazione SOA trova la sua ratio nella necessità di garantire speditezza nelle procedure, linearità nella verifica dei requisiti e standardizzazione degli stessi in relazione all'oggetto dell'appalto. Come evidenziato dall'Allegato II.12 del Codice, l'attestazione di qualificazione "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici".

L'orientamento dell'ANAC si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che ha sempre censurato i tentativi delle stazioni appaltanti di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal sistema di qualificazione. La ratio di tale orientamento risiede nella considerazione che l'attestazione SOA già incorpora una valutazione complessiva delle capacità dell'operatore economico, basata su parametri oggettivi e standardizzati che tengono conto della pregressa esperienza, della dotazione tecnica e della solidità economico-finanziaria.

La decisione dell'ANAC assume particolare rilevanza anche sotto il profilo della tutela della concorrenza. Come sottolineato nella delibera, "l'introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l'aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione".