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L’anticipo di liquidità non deve generare effetti espansivi sulla spesa

La contabilizzazione dell’anticipo di liquidità rimborsabile oltre l’anno ha creato non poche difficoltà applicative e voragini in competenza, come conferma la realtà operativa di molti enti che hanno utilizzato l’anticipo di cui DL 35/2013 e norme seguenti reiterate. 

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese  correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed è rappresentata in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione"