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Lavori pubblici di somma urgenza, non si può riconoscere l'utile di impresa se non sono rispettate le tempistiche TUEL

L'art. 191 comma 3 Tuel dispone che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lettera e) Tuel, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.


SE I TEMPI INDICATI NON VENGONO RISPETTATI DIVENTA IMPOSSIBILE FINANZIARE L'UTILE DI IMPRESA.

A questo proposito, le line guida al rendiconto 2025, di cui Delibera Corte dei Conti n. 8/2026, rilevano al paragrafo 8.1. la necessità che l'ente locali dichiari di non aver riconosciuto il debito fuori bilancio senza ricomprendere l'utile di impresa, nel caso in cui non siano state rispettate le tempistiche di cui art. 191 comma 3 TUEL.