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Lavori supplementari non previsti in gara: si possono affidare al concessionario?

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito con il parere n. 49 del 26 novembre 2025 che i lavori di ammodernamento e adeguamento di un Centro di Raccolta Rifiuti, non espressamente previsti nella concessione originaria e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono necessariamente essere affidati a terzi mediante le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice degli Appalti.

La questione si inserisce nel più ampio quadro normativo delle modifiche contrattuali nelle concessioni, disciplinate dall'articolo 189 del D.Lgs. 36/2023. Tale disposizione prevede che le concessioni possano essere modificate senza nuova procedura di aggiudicazione solo in casi tassativamente previsti, tra cui i lavori o servizi supplementari che si siano resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, purché un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti notevoli inconvenienti.

Nel caso esaminato dall'ANAC, tuttavia, i lavori non sembrano qualificarsi come "supplementari" necessari per ragioni sopravvenute ad assicurare la prestazione originaria, ma costituiscono piuttosto lavori autonomi rispetto all'oggetto della concessione in essere. La concessione riguardava specificamente il servizio di gestione dei rifiuti, mentre la realizzazione, manutenzione e adeguamento dei Centri di Raccolta non era prevista né nel piano industriale, né nel piano economico-finanziario presentati dal concessionario, né nell'elenco prezzi unitari.

L'eventuale affidamento diretto al concessionario di tali interventi si configurerebbe di dubbia conformità allo schema tipico della concessione e alle disposizioni del Codice. Particolarmente problematica risulta la previsione del disciplinare tecnico di far realizzare al concessionario lavori pubblici "a domanda" dell'ente interessato, senza che tali lavori fossero stati considerati nel bando originario ai fini della determinazione del valore complessivo della concessione, né per l'individuazione dei requisiti di partecipazione, né per la corretta impostazione del rapporto concessorio in termini di allocazione dei rischi ed equilibrio economico-finanziario.

Tale impostazione potrebbe configurare una indeterminatezza dell'oggetto dell'affidamento, in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenza che presiedono alle procedure di evidenza pubblica.

La decisione dell'ANAC si allinea con l'orientamento consolidato secondo cui le modifiche contrattuali nelle concessioni devono rispettare rigorosi limiti normativi, distinguendo chiaramente tra prestazioni supplementari necessarie per l'esecuzione della concessione originaria e prestazioni autonome che richiedono separate procedure di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.