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Le economie PNRR digitalizzazione LUMP SUM vanno in avanzo libero. Posizione Corte Conti

La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 116/2025, ha affrontato quesito sulle modalità di contabilizzazione dei progetti PNRR con rendicontazione a risultato LUMP SUM.

Il quesito del Comune a cui ha risposto la Sezione riguarda l'utilizzo e la gestione contabile delle economie di spesa risultanti al termine della realizzazione di progetti PNRR della Missione 1, componente 1, Investimento 1.4, finanziati secondo il meccanismo della

somma forfettaria. La richiesta è articolata in tre quesiti distinti, ma tra loro parzialmente collegati.

Con il primo quesito, il Comune chiede di sapere se le economie in questione devono essere considerate risorse “libere”, cioè “utilizzabili (…) nell'esercizio corrente per qualsiasi finalità istituzionale” e destinati a confluire nell'avanzo libero al termine dell'esercizio, ovvero se esse mantengano “il vincolo di destinazione originaria, potendo essere utilizzati solo per il potenziamento degli obiettivi della specifica misura” di appartenenza del progetto finanziato e dovendo confluire nell'avanzo vincolato al termine dell'esercizio. L'Amministrazione precisa di ritenere che, qualora tali risorse fossero considerando “libere”, ciò implicherebbe che le relative “indicazioni ministeriali” – ed in particolare la direttiva del 23 gennaio 2025 del Dipartimento per la Trasformazione digitale, (pubblicata in GU, serie generale n. 75 del 31.03.2025) – hanno il valore di “mera raccomandazione, senza configurare un vincolo di destinazione avente effetti contabili diretti”.

Il secondo quesito ha una portata più limitata, attenendosi specificamente alle economie derivanti da finanziamenti PNRR a forfait le cui entrate sono classificate come entrate in conto capitale (ad es. quelle destinate alla realizzazione di un sito Internet). Esso è inoltre subordinato all'ipotesi in cui, in risposta al primo quesito, le risorse in questione devono considerarsi vincolate. L'Amministrazione chiede di sapere quale sia, nel racconto ipotesi, la “corretta procedura per il loro riutilizzo per altre spese di investimento”. In particolare, si domanda se sia possibile, in corso di esercizio, destinare le relative risorse ad un'altra finalità mediante una variazione di bilancio (ipotesi 2.a), ovvero sia necessario attendere la conclusione dell'esercizio e la loro confluenza nell'avanzo vincolato (ipotesi 2.b).

Il terzo quesito riguarda le economie risultanti dalla realizzazione dei progetti afferenti alla misura 1.2 “cloud” del PNRR, “il cui finanziamento è iscritto tra le entrate correnti”. L'Amministrazione chiede di sapere se le economie di spesa possono essere utilizzate a copertura dei canoni annuali di esercizi futuri attraverso “la procedura dell'impegno pluriennale assunto nell'esercizio 2025”, “prima della loro confluenza nel risultato di amministrazione”.


La Sezione giunge alle seguente conclusioni:

Le risorse riconosciute a titolo di somma forfettaria nell'ambito degli inventi PNRR oggetto del

quesito costituisce, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall'ente locale che ne sia soggetto attuatore, entrate libere non ricorrenti, destinabili ad altre finalità con gli strumenti di flessibilità del bilancio, nei limiti e nei termini da questi previsti. Le relative scelte devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Dipartimento per la Transizione digitale, che possono essere motivatamente disattese.

Qualora non dipendenti, le risorse in parola confluiscono, al termine dell'esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione.

Le economie realizzate sulle risorse destinate al pagamento dei canoni dei servizi cloud, rappresentando entrate correnti, possono essere utilizzate per la copertura dei canoni degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l'ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all'esaurimento di tali risorse.